FAQ
La voltura riguarda il cambio intestatario di un contratto luce e/o gas, senza interruzione della fornitura.
Il subentro (attivazione), deve esser richiesto se il contratto di fornitura è stato chiuso e il contatore non è più attivo. Riguarda, quindi, la riattivazione di un contatore disattivato a seguito della cessazione del contratto da parte del precedente intestatario.
Nel caso di attivazione gas Aenergy provvederà ad inviare richiesta al distributore locale, che procederà all’attivazione della fornitura comunicando data e fascia oraria per l’intervento.
È possibile richiedere la voltura recandosi presso i nostri sportelli o scrivendo a info@aenergy.it. Per effettuare la pratica verranno richiesti i documenti e i contatti del nuovo intestatario, la modulistica contrattuale controfirmata e nel caso di fornitura gas la foto del contatore con la lettura di voltura. In caso di Mortis causa, verrà inoltre richiesto il Certificato Di Morte dell’intestatario della fornitura.
COSTI DI GESTIONE 25 euro
TEMPI: 2/3 GIORNI LAVORATIVI
In base alla normativa, il venditore può rifiutare la voltura se il cliente non dimostra, anche tramite autocertificazione, di avere titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell’unità immobiliare (ad esempio, il contratto di locazione, o l’atto di acquisto).
È possibile procedere alla disattivazione del contatore compilando i moduli forniti dalla società di vendita e necessari all’invio della richiesta al distributore. L’intervento potrà avvenire da remoto nel caso di contatori di energia elettrica oppure in loco tramite appuntamento come per il gas.
Addebito SDD
Bonifico Bancario
Bollettino Postale
Pagamento contante o pos presso gli sportelli AENERGY
! Nel caso in cui il pagamento a mezzo SDD non vada a buon fine, al cliente verranno addebitati i costi di gestione dell’insoluto.
! In caso di scelta della modalità di pagamento diversa dall’addebito bancario, è prevista la fatturazione del deposito cauzionale come indicato nelle condizioni generali di fornitura all’articolo 10. Tale importò sarà restituito a seguito dell’attivazione della domiciliazione bancaria o sull’ultima fattura di competenza.
È possibile richiedere la rateizzazione prima della scadenza della bolletta, sottoscrivendo un piano di rientro che comprenderà gli interessi di mora calcolati secondo il tasso vigente.
In caso di ritardato pagamento Aenergy invierà un primo sollecito bonario trascorsi 5 giorni dalla data scadenza. In assenza del saldo si attuerà la procedura di messa in mora ai sensi dell’articolo 1219 cod. civ. Nel caso in cui il cliente non adempia all’obbligazione di pagamento secondo i tempi notificati nella raccomandata, Aenergy provvederà ad inviare all’impresa distributrice richiesta irrevocabile di sospensione della fornitura dell’energia elettrica e/o gas. Nel caso dovesse perdurare il mancato pagamento la società si riserverà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1454 cod. civ., procedendo alla cessazione amministrativa.
! L’addebito degli interessi di mora relativi ai giorni di ritardo (escluso il periodo di tolleranza) vengono fatturati sulla prima bolletta utile.
È possibile richiedere rimborso presso i nostri sportelli o scrivendo a crediti@astienergy.it.
Per avere il rimborso occorre che tutte le bollette siano state pagate; se una o più fatture risultassero da pagare, l’importo a credito verrà utilizzato per compensare lo scaduto.
Per utenze non disalimentabili si intendono le forniture che alimentano apparecchiature elettriche salvavita, quelle che rientrano nel Piano di Emergenza per la Sicurezza del Servizio Elettrico o che svolgono funzioni di pubblica utilità. Le forniture che soddisfano tali requisiti non possono essere sospese. Perché la propria utenza venga riconosciuta come “non disalimentabile” occorre effettuare richiesta alla propria società di vendita fornendo copia di certificazione ASL, dove si evince lo stato di salute del richiedente o di altra persona dello stesso nucleo famigliare.
Il mercato tutelato prevede tariffe revisionate periodicamente dall’ARERA tenendo conto delle fluttuazioni del costo delle materie prime e delle condizioni di mercato.
Nel mercato libero i fornitori possono proporre offerte commerciali competitive e pacchetti personalizzati per andare incontro alle diverse esigenze.
A partire da Gennaio 2024 ARERA ha definito la fine del mercato tutelato del gas e ha previsto dal 1° Luglio 2024 la fine del mercato tutelato dell’energia elettrica, che coinvolgerà tutti i clienti domestici sul territorio nazionale ad esclusione dei soggetti identificati come vulnerabili*.
*Per saperne di più : www.arera.it/consumatori
I recapiti telefonici per le chiamate di pronto intervento sono disponibili sul frontespizio della bolletta. In caso di multisito il dettaglio sarà disponibile in ultima pagina. Il pronto intervento per segnalazioni di guasti o pericoli, irregolarità o interruzione è gratuito ed attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno.
A partire da luglio 2016 il Canone di abbonamento alla televisione per uso privato viene rateizzato nella bolletta di energia elettrica.
L’importo del canone per l’anno in corso è pari a 70€ e viene addebitato alle utenze residenti in 10 rate mensili da gennaio ad ottobre.
Per maggiori dettagli e informazioni è possibile consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate o della Rai.
È un importo addebitato in bolletta dal nuovo fornitore a favore della precedente società di vendita di energia elettrica o gas, relativo alle somme non corrisposte a quest’ultima dal cliente finale.
Il corrispettivo CMOR è disciplinato dall’Allegato A alla Deliberazione 593/2017/R/com (e ss.mm.ii.) di ARERA, in cui vengono individuati il metodo di calcolo e le condizioni di applicazione.
CTS è un acronimo di Corrispettivo Tariffario Specifico. Lo trovano in bolletta tutti i clienti connessi in media tensione che non hanno adeguato il proprio punto di consegna ai requisiti tecnici della delibera 333/07 (allegato A) e ARG/elt 33/08 (allegato C).
Il bonus sociale è uno sconto sulla bolletta, introdotto dal Governo e reso operativo dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, con lo scopo di assicurare alle famiglie in condizione di disagio economico o fisico, un risparmio sulla spesa per l’energia elettrica e gas.
Per ottenere il bonus sociale è necessario presentare ogni anno la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e ottenere l’attestazione ISEE (https://www.inps.it/prestazioni-servizi/come-compilare-la-dsu-e-richiedere-l isee). Per maggiori informazioni contatti il Numero Verde 800.166654 o visiti il sito https://www.arera.it/it/bonus_sociale.htm.
Perché la bolletta è costituita anche da corrispettivi fissi, che si pagano indipendentemente dai consumi.
A partire dal 2018 (delibere 481/2017/R/eel e 922/2017/R/eel) le aliquote degli oneri generali da applicare a tutte le tipologie di contratto sono distinte in:
- Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione ASOS.
- Rimanenti oneri generali ARIM.
Agli utenti domestici non è applicata la quota potenza, mentre la quota energia è applicata per scaglioni di consumo. Agli utenti domestici in residenza anagrafica non è applicata nemmeno la quota fissa.
La componente ASOS viene applicata in maniera distinta a seconda che un utente sia o meno incluso nelle imprese a forte consumo di energia elettrica, e, per quest’ultime, a seconda della classe di agevolazione. La componente ARIM viene invece applicata in maniera indifferenziata rispetto alle classi di agevolazione di cui sopra.
Il gettito raccolto delle componenti ASOS e ARIM è trasferito su appositi Conti di gestione istituiti presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali, fanno eccezione alcune componenti ASOS che affluiscono per oltre il 90% direttamente al Gestore dei Servizi Energetici (GSE).
L’utilizzo e la gestione di questi fondi è disciplinata dall’Autorità che aggiorna trimestralmente le aliquote sulla base del fabbisogno.
All’interno dei servizi di rete vengono applicate anche due ulteriori componenti perequative, le cui modalità di esazione non sono state modificate rispetto a quanto già previsto nel periodo antecedente il 1 gennaio 2018:
- UC3: a copertura degli squilibri dei sistemi di perequazione dei costi di trasporto dell’energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione, nonché dei meccanismi di integrazione.
- UC6: a copertura dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualità del servizio.
Per una disamina più approfondita delle modalità di applicazione degli oneri generali e delle ulteriori componenti nel settore elettrico a partire dal 1 gennaio 2018, vedere la relazione tecnica alla deliberazione 923/2017/R/com.
Energia Elettrica
L’IVA – Imposta sul Valore Aggiunto – viene calcolata sulla base dell’importo totale della fattura. Nel caso di utenza domestica, l’aliquota IVA applicata è al 10%. Mentre per le utenze ad uso non domestico (industriale o altro) viene applicata l’aliquota all 22%.
Gas
Dal 1° gennaio 2024 l’IVA applicata alle fatture per le forniture di gas naturale è tornata all’aliquota “ordinaria”, ovvero: 10% per gli usi civili entro i 480 Smc/anno; 22% per tutti i casi restanti.
Accisa sull’energia elettrica per l’utenza domestica
È un’imposta applicata alla quantità di energia consumata indipendentemente dal contratto o dal fornitore scelto e che varia a seconda della tipologia di utenza, se residente o non residente secondo la tabella di seguito riportata:
Accisa sull’energia elettrica per le aziende
Di seguito la tabella riepilogativa che illustra come vengono applicate le accese alle aziende:
Casi di esenzione dall’accisa:
➢ Le aziende fuori campo sono:
- aziende che utilizzano l’energia elettrica per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici;
- aziende che impiegano l’energia elettrica nei processi mineralogici;
- aziende che impiegano l’energia elettrica per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale l’energia incida per oltre il 50%.
➢ Le aziende esenti da accise sono:
- Enti diplomatici, consolari e organizzazioni riconosciute;
- Paesi terzi e organizzazioni internazionali con esenzione IVA;
- Forze armate di qualsiasi Stato e facenti parte della NATO;
- Aziende che produco grazie a impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della norma vigente, con potenza >20kW;
- Imprese che producono elettricità;
- Imprese che impiegano l’energia elettrica per l’esercizio delle linee ferroviarie per trasporto merci e passeggeri;
- Imprese che impiegano l’energia elettrica per l’esercizio delle linee di trasporto urbano e interurbano;
- Aziende che hanno la necessità di testare e/o collaudare macchinari, possono richiedere l’esenzione solo per il periodo relativo al test.
Accisa GAS
L’accisa o imposta indiretta sul consumo del gas metano
Questa imposta viene applicata a seconda del quantitativo di gas consumato indipendentemente dal fornitore scelto e viene calcolata tenendo in considerazione la destinazione d’uso della fornitura: per gli Usi Civili l’accisa si differenzia a seconda che si appartenga alla macro zona del “Centro Nord” o a quella del “Sud”. Il consumo viene ripartito in 4 scaglioni come di seguito riportato in tabella:
Per gli Usi Industriali l’aliquota dell’accisa è suddivisa in 2 scaglioni di consumo come di seguito riportato:
Nella bolletta gas vengono inoltre fatturate le Addizionale regionali che si calcolano in base al consumo annuale misurato in Smc e varia fortemente di regione in regione.